GIULIA SCHIFF, LA RAGAZZA ITALIANA CHE SPARA AI RUSSI

DI ANTONELLO TOMANELLI

ANTONELLO TOMANELLI

Veneziana, 22 anni, ex allieva pilota dell’aviazione militare, viene espulsa dall’Accademia di Pozzuoli per aver denunciato gravi episodi di nonnismo, secondo lei. Per inadeguatezza, secondo altri, tra questi il Tar Lazio. A marzo decide di partire per Kiev e arruolarsi nelle Forze Speciali della Legione Internazionale, combattendo a fianco dell’esercito ucraino.
Ieri pomeriggio era al sit-in organizzato a Roma dall’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, in segno di protesta contro l’aggressione russa. Era a fianco del presidente Oles Horodetskyy, l’Alan Friedman ucraino, il megafono di Zelensky in Italia. Parlando ai microfoni del Tg Sky, Giulia Schiff ha dichiarato: «L’Italia dovrebbe essere più solidale con il popolo ucraino, porto la mia testimonianza agli italiani per aprire loro gli occhi: la realtà è diversa da ciò che vedono in tv e sui giornali».
Appare evidente quanto quell’espulsione dall’accademia abbia inciso parecchio sul suo equilibrio. Intervistata dal Tg Sky, parla di armi chimiche, al fosforo e al magnesio, sistematicamente utilizzate dalle truppe di Mosca. Notizie completamente oscurate dai media italiani, comprese quelle roccaforti putiniane che sono La Repubblica, Il Corriere della Sera e La Stampa.
Ma la domanda seria è: Giulia Schiff va considerata una pasionaria o avrebbe dovuto essere arrestata una volta scesa dall’aereo?
L’art. 3 della Legge 12 maggio 1995 n. 210, che ha ratificato la Convenzione ONU del 1989, sul punto è chiaro. L’italiano che, dietro compenso, combatte in una guerra non essendo stabile residente di uno Stato belligerante, va punito. Il nostro ordinamento non ammette la figura del mercenario, a differenza di altri Stati, come gli USA, che non hanno mai ratificato la convenzione.
Il discorso cambierebbe se Giulia, come lei dice, fosse una volontaria. L’unica norma che si adatterebbe alla fattispecie è l’art. 244 del codice penale, che individua due autori del reato: chi arruola e chi compie «altri atti ostili» contro uno Stato estero.
L’arruolatore commette il reato a prescindere, dove ovviamente l’arruolatore è persona diversa dall’arruolato. Ma gli atti ostili compiuti da persone diverse dall’arruolatore, tra i quali vi è l’arruolato, devono essere connotate da una certa gravita. Secondo la norma, devono esporre l’Italia al pericolo di una guerra, o turbare le relazioni con il Governo estero, o esporre lo Stato o i suoi cittadini al pericolo di rappresaglie o ritorsioni, o causare la rottura delle relazioni diplomatiche.
Per fare un esempio attuale, un attentato come quello al ponte di Crimea rientrerebbe certamente nel concetto di atto ostile. Non può invece rientrarvi la singola iniziativa di una pischella di 22 anni, peraltro nemmeno stabilissima, anche considerando che la Federazione Russa non ha mai nemmeno protestato per la presenza al fronte di personaggi come Giulia, o di quei pochi italiani scappati di casa o cacciati dalle file di Casapound o Forza Nuova perché considerati troppo imbarazzanti.
Giulia ha precisato di non essere una mercenaria, e i media riportano puntualmente la sua precisazione. Invece, il 28enne che è stato appena ucciso nel Donbass militando nelle milizie filo-russe è stato definito senza esitazioni un mercenario, come altri che avevano scelto di difendere le ragioni di Mosca.
Non sappiamo se quella di Giulia sia la verità o soltanto un comprensibile tentativo di evitare l’applicazione della legge penale. Ma una domanda dovremmo porcela. È credibile che una giovane ex allieva pilota dell’aviazione militare, ora senza occupazione, decida di arruolarsi in una milizia straniera rifiutando il lauto compenso che notoriamente questo genere di organizzazioni garantisce, e che visti i suoi precedenti la incanalerebbe in una corsia preferenziale? Soprattutto se si considerano le enormi quantità di denaro che confluiscono nelle casse dello Stato ucraino grazie agli aiuti di USA ed Europa, proprio per contrastare l’invasione russa.