QUEL DECRETO ANTI-RAVE CHE PUNISCE I PARTECIPANTI

DI ANTONELLO TOMANELLI

ANTONELLO TOMANELLI

Qualcosa si muove all’orizzonte. Si attende un emendamento destinato ad integrare il decreto anti-rave in sede di conversione, che spazzi via ogni dubbio sulla inapplicabilità del neonato art. 434-bis del codice penale ad eventi come le manifestazioni non autorizzate e le occupazioni studentesche.
In realtà, alle prime era inapplicabile ab origine, trattandosi di eventi tenuti in luoghi pubblici come strade o piazze, che ovviamente non possono rientrare nella nozione di terreno o edificio, ai quali la norma esclusivamente si riferisce.
Il timore che la norma potesse rivelarsi strumento per comprimere le libertà politiche e sindacali, non di rado espresse attraverso lo strumento dell’occupazione, personalmente non mi ha mai toccato. Solo intervenendo con il pugno di ferro sulla Costituzione, la norma avrebbe potuto estendersi fino a quel punto.
Con ogni probabilità l’emendamento limiterà espressamente l’applicazione della norma ai raduni musicali. Ma resta la perplessità originale: la punizione dei semplici partecipanti, pur se con pene ridotte rispetto ad organizzatori e promotori.
La scelta di punire anche i semplici partecipanti è francamente curiosa. L’art. 434-bis verrà collocato tra i delitti contro l’incolumità pubblica, come strage, incendio, inondazione, frana e valanga, naufragio, disastro aviatorio e ferroviario, attentato alla sicurezza dei trasporti, ossia tutti comportamenti che mettono a rischio l’incolumità di un numero indeterminato di persone.
Se nell’art. 434-bis il pericolo viene visto nel forte stress psico-fisico che colpisce i partecipanti e nel facile procacciamento di ogni tipo di droga, punirli è un paradosso, perché sono proprio quelli che la norma intende proteggere vietando l’organizzazione di un rave.
Si tratta della stessa logica che guida l’applicazione delle sanzioni penali al consumatore di droga. Anzi, qui è peggio. Perché il consumatore di droga viene punito se trovato in possesso della dose personale, mentre con l’art. 434-bis verrebbe punito chiunque venisse identificato ad un rave, anche se per ipotesi pulito e completamente sobrio.