Abolito il reato di abuso d’ufficio e stretta sulle intercettazioni (e la loro pubblicazione)

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Dalla redazione di ARTICOLO VENTUNO –

Via libera definitivo al DDL Nordio che abolisce il reato di abuso di ufficio e modifica la disciplina in materia di intercettazioni. L’aula della Camera – con 199 sì, 102 no – ha approvato il testo nella versione arrivata dal Senato con alcuni correttivi rispetto al DDL del Governo. Si introducono modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Il disegno di legge, a firma del ministro della Giustizia Carlo Nordio, si compone di 9 articoli. Il provvedimento abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale, e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite. Si rafforza la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato ed il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato introducendo, contestualmente, l’obbligo per l’autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate.
Previste inoltre alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. In particolare, viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è inoltre escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori. Queste ultime due precisazioni sono palesemente destinate a limitare il diritto dei cittadini ad essere informati.

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10 Luglio 2024